venerdì 13 gennaio 2012

PRESCRIZIONI MINORILI

PRESCRIZIONI MINORILI IMPIEGO MINORI NELLO SPETTACOLO 


NORME E PRESCRIZIONI DA ADOTTARE DURANTE LE RIPRESE:


FINO A 3 ANNI:


  • Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità.
  • Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell’ambiente dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericultura o neonatologia.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
  • L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.
  • Il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.


DA 3 A 6 ANNI:
  • Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
  • L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.
  • Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.

DA 6 A 15 ANNI

  • Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici.
  • Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense.
  • Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
  • La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi espressamente delegata.

DA 15 A 18 ANNI

  • Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
  • Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
  • Deve essere impedita l’esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici, atti ad evitare pregiudizio alla salute; l’esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati; l’esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.