VUOI METTERTI IN REGOLA ?
TROPPE LEGGI E BUROCRAZIA?
CI OCCUPIAMO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER OTTENERE E REGOLARIZZARE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO UNITA' PRODUTTIVE.
REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
DISBRIGO PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
HAI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVO ?
CONTROLLA IN POCHI PASSI SE SEI IN REGOLA PER EVITARE SANZIONI IN CASO DI CONTROLLI
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ASPETTO NORMATIVI : installazione telecamere di videosorveglianza al lavoro
EX ARTIC 4 LEGGE 300 / 1970
l’art. 4, comma 1, legge n. 300/1970, che prevede l’adozione del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro su richiesta del datore di lavoro, in assenza o difetto di accordo fra questi e le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie;
motivazioni valide:
valide le motivazioni addotte in merito alle esigenze di tutela del patrimonio aziendale, in conformità a quanto previsto dalla norma;
CONDIZIONI DA RISPETTARE:
1 Le apparecchiature dovranno riprendere solo i luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene rilasciata la presente autorizzazione e le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti con le ragioni legittimanti il controllo;
2 il sistema sarà in funzione h24;
ALTRE CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE:
Il sistema sarà gestito nelle unità produttive di cui sopra;
l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto;
in occasione di ogni accesso alle immagini la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell'art. 4 della legge n. 300/1970;
i monitor devono essere posizionati e orientati in modo da impedire la visione delle immagini a persone non autorizzate;
le registrazioni e le catture delle immagini dovranno essere rimosse da ogni supporto fisso o mobile, preferibilmente mediante sovrascrittura automatica, entro 24 ore dalla loro acquisizione;
l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che in azienda, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
non è consentita la visione delle immagini in live, anche da rete internet, sia da remoto che in azienda durante gli orari lavorativi se non nei seguenti e tassativi casi: allarme grave per la sicurezza dei lavoratori (es. incendio);
all’accesso alle immagini, previsto per le ipotesi consentite ed oggetto di informativa, è autorizzato altresì il lavoratore eventualmente ripreso ed interessato dal relativo trattamento;
il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.